Con riguardo al requisito di non ammissibilità alle operazioni di cui al punto 2 dell’”Avviso rappresentato” dalla presenza in capo alla PMI di “procedure esecutive in corso”, è corretto ricomprendervi sia le procedure immobiliari che quelle mobiliari (fra cui pignoramenti di crediti, pignoramenti di macchinari/impianti, pignoramento di quote sociali come le partecipazioni in società, ecc.)?
R. Tenuto conto che il Punto 3, bullet 2 dell’Avviso indica genericamente le “procedure esecutive” in corso si ritiene che vadano in esse ricompresse sia le procedure esecutive immobiliari sia quelle mobiliari.
giovedì 1 ottobre 2009
La nuova procedura di pignoramento dei crediti presso terzi si applica a tutti i crediti del debitore?
La nuova procedura prevista dall’art. 72 bis del DPR 602 non trova applicazione per i crediti pensionistici ed incontra i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro. In caso di inottemperanza all\'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
pignoramento immobiliare
In effetti da quel che conosco il privilegio dovrebbe essere registrato nel tribunale competente del luogo dove deve essere installato il macchinario altrimenti in caso di pignoramento del bene in una visura di privilegio questo non risulterebbe visto la mancanza di collegamenti telematici tra i tribunali, o sbaglio? Se io ad esempio voglio registrare il contratto in un Tribunale diverso da quello competente per il venditore o compratore lo potrei fare?
Nel caso di privilegio Sabatini, e solo Sabatini, la risposta � sicuramente si (� possibile autenticare un contratto di privilegio da un notaio della provincia del venditore), in quanto il privilegio Sabatini prescinde da qualsiasi luogo (venditore, acquirente, macchina), in quanto il regime di pubblicit� legale � legato al contrassegno Sabatini visibile sulla macchina e non al registro dei privilegi. Se il Venditore � di Milano, l'acquirente di Catania, la macchina � a Roma, ed il contratto viene autenticato a Pescara, il Tribunale competente � quello di Pescara.
Nel caso di privilegio Sabatini, e solo Sabatini, la risposta � sicuramente si (� possibile autenticare un contratto di privilegio da un notaio della provincia del venditore), in quanto il privilegio Sabatini prescinde da qualsiasi luogo (venditore, acquirente, macchina), in quanto il regime di pubblicit� legale � legato al contrassegno Sabatini visibile sulla macchina e non al registro dei privilegi. Se il Venditore � di Milano, l'acquirente di Catania, la macchina � a Roma, ed il contratto viene autenticato a Pescara, il Tribunale competente � quello di Pescara.
Ho un pignoramento in corso, potete comunque aiutarmi?
Si. Per il fatto di non poter tardare il rimborso del prestito la cessione del quinto viene concessa anche a pignorati fermo restando il rispetto di alcuni parametri.
i miei dubbi sono: - se su un documento manca la data e/o la firma non sono nulli?
(almeno è talmente importante per il testamento...) comunque il precetto ed il verbale del pignoramento risalgono al 1993. - Sui libri che ho letto pare che la data dell'esecuzione deve essere comunicata dal creditore entro un termine di 90 giorni, superato il quale il pignoramento decade e il creditore dovrà iniziare nuovamente la procedura. Sono passati quasi 10 anni è decaduto il pignoramento? Possiamo considerare casa solo ipotecata e non pignorata?
Del pignoramento e della vendita immobiliare se ne occupano gli articoli 555 e seguenti del c.p.c. al quale rinvio per una migliore precisazione dell'iter della procedura.
Del pignoramento e della vendita immobiliare se ne occupano gli articoli 555 e seguenti del c.p.c. al quale rinvio per una migliore precisazione dell'iter della procedura.
La stessa puo' decidere di togliere il pignoramento e l'eventuale messa all'asta, in caso si riuscisse a pagare il debito?
Sino alla data della vendita l'esecutato può pagare i suoi creditori ed estinguere la procedura esecutiva, pertanto, è sempre possibile da parte del creditore procedente (banca) desistere dall'azione sia dichiarandolo espressamente, sia astenendosi dal compiere gli atti successivi a suo carico previsti dalla legge. Il giudice che accerta la desistenza dall'azione dispone l'archiviazione e la cancellazione del pignoramento dai registri immobiliari.
In banca mi hanno sconsigliato di acquistare un appartamento gravato da ipoteche, porebbe chiarirmi il senso di questo punto (se è all'asta, l'ipoteca
Se l'appartamento è occupato occorre vedere se vi è un titolo valido (il contratto deve essere stato registrato prima del pignoramento). Se il contratto è opponibile, l'immobile è venduto occupato e occorrerà alla scadenza agire giudizialmente per ottenere il rilascio dei locali, mentre se il contratto non è opponibile (contratto stipulato dopo il pignoramento o non registrato) il decreto di trasferimento dell'immobile costituisce titolo esecutivo per il rilascio dei locali. In questo ultimo caso i tempi per ottenere liberi i locali oscillano da 6 a 8 mesi dal precetto (intimazione a lasciare liberi i locali entro un termine fisso).
Ha ragione Lei, tutti gli immobili venduti in procedure esecutive sono pignorati e molto spesso gravati da ipoteche. Ma, però, l'immobile viene venduto dalla pubblica asta libero da ipoteche, pignoramenti o altro e, il decreto di trasferimento (uguale al rogito notarile) contiene l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare le ipoteche e i pignoramenti iscritti su quel bene.
Ha ragione Lei, tutti gli immobili venduti in procedure esecutive sono pignorati e molto spesso gravati da ipoteche. Ma, però, l'immobile viene venduto dalla pubblica asta libero da ipoteche, pignoramenti o altro e, il decreto di trasferimento (uguale al rogito notarile) contiene l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare le ipoteche e i pignoramenti iscritti su quel bene.
La nuova procedura di pignoramento dei crediti presso terzi si applica a tutti i crediti del debitore?
La nuova procedura prevista dall'art. 72 bis del DPR 602 non trova applicazione per i crediti pensionistici ed incontra i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro.
martedì 29 settembre 2009
I prezzi delle case continuano a scendere Ma si registrano i primi segnali di ripresa
Secondo il rapporto Tecnocasa presentato stamattina i prezzi continuano a scendere, ma in lenta ripresa rispetto alla prima parte dell'anno. Nelle metropoli quotazioni in calo del 2,7 per cento
Anche nel primo semestre è continuata la diminuzione dei prezzi degli immobili ma le variazioni sono state complessivamente inferiori rispetto a quelle registrate nella seconda parte del 2008. Lo rivela un'indagine effettuata da Tecnocasa, da cui emerge un calo più sensibile nei capoluoghi di provincia (-2,8%), seguiti dalle grandi città (-2,7%) e infine dall'hinterland delle grandi città (-2,3%).
Il mercato è apparso ancora rallentato, le transazioni sono in sensibile diminuzione ma la sensazione degli operatori è che a partire dal secondo trimestre ci sia stata una ripresa della fiducia che ha rinnovato l'interesse verso l'acquisto dell'abitazione. Le transazioni sono in sensibile diminuzione, ma tra gli operatori serpeggiano segnali di ottimismo: a partire dal secondo trimestre dell'anno c'è stata una decisa ripresa della fiducia che ha rinnovato l'interesse dei potenziali acquirenti.
Stamattina, nel corso della conferenza stampa nazionale di Tecnocasa che si è tenuta al circolo della stampa di Milano, gli operatori hanno confermato un calo più sensibile delle quotazioni nei capoluoghi di provincia e infine nelle periferie delle grandi città. La diminuzione più sensibile dei prezzi rilevata da Tecnocasa si registra a Trapani (-11,7%), seguita da Varese (-10,7%) e Avellino (-9,5%). La capitale si attesta sul -2,8% e Milano a -1,7 per cento.
Nella prima parte del 2009 il prezzo dell'immobile è stato determinante ai fini dell'esito della compravendita: ormai è il rapporto qualità-prezzo è fare la differenza e i potenziali acquirenti sono sempre più attenti ad acquistare a prezzi congrui rispetto alle caratteristiche dell'edificio. Tanto che nei quartieri dove l'offerta abitativa è più vetusta si sono registrati i maggiori ribassi. In particolare sono state apprezzate le soluzioni poste ai piani alti, con spazi esterni, luminose e inserite in decorosi contesti condominiali, posizionate in zone tranquille e poco trafficate, possibilmente con box o posto auto.
Le richieste sono concentrate soprattutto sulle prime case (77,9%), un trend stimolato anche dal ribasso dei tassi di interesse sui mutui. Restite comunque anche lo zoccolo di investitori che sceglie il mattone a fronte dell'incertezza che ha interessato i mercati finanziari (22,1% ad uso investimento/seconda casa). A luglio 2009 nelle grandi città la tipologia più richiesta è stata il trilocale, con il 36,3% delle preferenze, dal momento che il calo dei prezzi li ha resi più accessibili. A Milano, Napoli e Roma però continua a "vincere" il bilocale.
Per quanto riguarda l'analisi della disponibilità di spesa, prendendo in considerazione le compravendite realizzate dalle agenzie del gruppo Tecnocasa, la maggioranza delle richieste si concentra nella fascia compresa tra i 170 e i 249mila euro (24,6%), e a seguire fino a 349mila euro (21,6%).
Le previsioni di Tecnocasa sul mercato immobiliare restano ancorate a quella che sarà la situazione economica del paese (sul fronte occupazionale e del credito): l'anno dovrebbe chiudere tra il -5 e il -3 per cento, per poi stabilizzarsi entro il 2011. Se verranno confermate le previsioni di una ripresa economica nel prossimo anno prevediamo ancora una lieve flessione dei prezzi, con una tendenza alla stabilizzazione nel 2011. Secondo gli operatori che hanno preso parola alla conferenza stampa, incidono in questa ripresa la maggiore liquidità presente nei portafogli dei riparmiatori italiani (che magari disinvestono in Borsa, dando vita alla temuta "fuga di capitali" dai mercati finanziari); gli effetti dello scudo fiscale; e la convinzione che tanto più di così i prezzi non possano scendere.
Anche le oltre 800 agenzie immobiliari della rete Gabetti – per cui il calo nel primo semestre 2009 è stato del 3,6 per cento - ieri hanno segnalato, a partire da marzo, un aumento di interesse di visite e attività. In aumento soprattutto la domanda di usato, mentre la scelta della zona non è più vincolante. Per chiudere le trattative, comunque, i proprietari devono concedere in media sconti dell'ordine del 15 per cento.
Anche nel primo semestre è continuata la diminuzione dei prezzi degli immobili ma le variazioni sono state complessivamente inferiori rispetto a quelle registrate nella seconda parte del 2008. Lo rivela un'indagine effettuata da Tecnocasa, da cui emerge un calo più sensibile nei capoluoghi di provincia (-2,8%), seguiti dalle grandi città (-2,7%) e infine dall'hinterland delle grandi città (-2,3%).
Il mercato è apparso ancora rallentato, le transazioni sono in sensibile diminuzione ma la sensazione degli operatori è che a partire dal secondo trimestre ci sia stata una ripresa della fiducia che ha rinnovato l'interesse verso l'acquisto dell'abitazione. Le transazioni sono in sensibile diminuzione, ma tra gli operatori serpeggiano segnali di ottimismo: a partire dal secondo trimestre dell'anno c'è stata una decisa ripresa della fiducia che ha rinnovato l'interesse dei potenziali acquirenti.
Stamattina, nel corso della conferenza stampa nazionale di Tecnocasa che si è tenuta al circolo della stampa di Milano, gli operatori hanno confermato un calo più sensibile delle quotazioni nei capoluoghi di provincia e infine nelle periferie delle grandi città. La diminuzione più sensibile dei prezzi rilevata da Tecnocasa si registra a Trapani (-11,7%), seguita da Varese (-10,7%) e Avellino (-9,5%). La capitale si attesta sul -2,8% e Milano a -1,7 per cento.
Nella prima parte del 2009 il prezzo dell'immobile è stato determinante ai fini dell'esito della compravendita: ormai è il rapporto qualità-prezzo è fare la differenza e i potenziali acquirenti sono sempre più attenti ad acquistare a prezzi congrui rispetto alle caratteristiche dell'edificio. Tanto che nei quartieri dove l'offerta abitativa è più vetusta si sono registrati i maggiori ribassi. In particolare sono state apprezzate le soluzioni poste ai piani alti, con spazi esterni, luminose e inserite in decorosi contesti condominiali, posizionate in zone tranquille e poco trafficate, possibilmente con box o posto auto.
Le richieste sono concentrate soprattutto sulle prime case (77,9%), un trend stimolato anche dal ribasso dei tassi di interesse sui mutui. Restite comunque anche lo zoccolo di investitori che sceglie il mattone a fronte dell'incertezza che ha interessato i mercati finanziari (22,1% ad uso investimento/seconda casa). A luglio 2009 nelle grandi città la tipologia più richiesta è stata il trilocale, con il 36,3% delle preferenze, dal momento che il calo dei prezzi li ha resi più accessibili. A Milano, Napoli e Roma però continua a "vincere" il bilocale.
Per quanto riguarda l'analisi della disponibilità di spesa, prendendo in considerazione le compravendite realizzate dalle agenzie del gruppo Tecnocasa, la maggioranza delle richieste si concentra nella fascia compresa tra i 170 e i 249mila euro (24,6%), e a seguire fino a 349mila euro (21,6%).
Le previsioni di Tecnocasa sul mercato immobiliare restano ancorate a quella che sarà la situazione economica del paese (sul fronte occupazionale e del credito): l'anno dovrebbe chiudere tra il -5 e il -3 per cento, per poi stabilizzarsi entro il 2011. Se verranno confermate le previsioni di una ripresa economica nel prossimo anno prevediamo ancora una lieve flessione dei prezzi, con una tendenza alla stabilizzazione nel 2011. Secondo gli operatori che hanno preso parola alla conferenza stampa, incidono in questa ripresa la maggiore liquidità presente nei portafogli dei riparmiatori italiani (che magari disinvestono in Borsa, dando vita alla temuta "fuga di capitali" dai mercati finanziari); gli effetti dello scudo fiscale; e la convinzione che tanto più di così i prezzi non possano scendere.
Anche le oltre 800 agenzie immobiliari della rete Gabetti – per cui il calo nel primo semestre 2009 è stato del 3,6 per cento - ieri hanno segnalato, a partire da marzo, un aumento di interesse di visite e attività. In aumento soprattutto la domanda di usato, mentre la scelta della zona non è più vincolante. Per chiudere le trattative, comunque, i proprietari devono concedere in media sconti dell'ordine del 15 per cento.
giovedì 2 luglio 2009
Che Cosa Facciamo ?
- Valutiamo i tuoi debiti:
Professionisti di settore si occuperanno di esaminare
la tua situazione debitoria completa, sotto tuo consenso, presso i creditori.
- Visioniamo l'immobile:
Il nostro ufficio tecnico visionerà il tuo immobile direttamente,
o mediante i ns. funzionari PIRELLI RE, al fine di valutarne il corretto valore di mercato.
- Saldiamo i tuoi debiti:
Provvediamo direttamente al saldo dei debiti presso
i creditori provvedendo con i ns. fondi
- Acquistiamo l'immobile o Ti aiutiamo a
Venderlo Ripulito:
Acquistiamo direttamente il tuo immobile o ti aiutiamo a Venderlo ripulito,
ovviamente scalando la cifra pagata per il saldo dei debiti ai tuoi creditori.
- Ti restituiamo liquidità:
Se i tuoi debiti sono inferiori al valore del tuo immobile,
a te spetta ovviamente liquidità.
- Non ci sono spese per te !
Perchè è conveniente per te:
- Eviti che la tua casa vada venduta all'asta
- Eviti di ritrovarti senza casa e senza liquidità
- Eviti di rimanere protestato
- Con noi non hai nessuna spesa
- Ti affidi a dei professionisti immobiliari
- Risolvi i tuoi problemi in tempi brevissimi
Professionisti di settore si occuperanno di esaminare
la tua situazione debitoria completa, sotto tuo consenso, presso i creditori.
- Visioniamo l'immobile:
Il nostro ufficio tecnico visionerà il tuo immobile direttamente,
o mediante i ns. funzionari PIRELLI RE, al fine di valutarne il corretto valore di mercato.
- Saldiamo i tuoi debiti:
Provvediamo direttamente al saldo dei debiti presso
i creditori provvedendo con i ns. fondi
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Venderlo Ripulito:
Acquistiamo direttamente il tuo immobile o ti aiutiamo a Venderlo ripulito,
ovviamente scalando la cifra pagata per il saldo dei debiti ai tuoi creditori.
- Ti restituiamo liquidità:
Se i tuoi debiti sono inferiori al valore del tuo immobile,
a te spetta ovviamente liquidità.
- Non ci sono spese per te !
Perchè è conveniente per te:
- Eviti che la tua casa vada venduta all'asta
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- Eviti di rimanere protestato
- Con noi non hai nessuna spesa
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mercoledì 24 giugno 2009
Come affrontare un pignoramento
Ricevere la comunicazione che la tua casa sarà venduta all'asta per pagare i tuoi debiti non è una notizia facile da affrontare.
La prima reazione che si ha è quella di negare. "Non è possibile che sia successo", "Non possono farlo", "Non doveva capitare a me". Queste reazioni sono sicuramente legittime, ma non aiutano...
Negare l'accaduto può solo distrarti dal trovare la soluzione al tuo problema. Lo stato psicologico di incertezza, in cui questo genere di problemi ti trascina, porta ad allontanare la mente dalla realtà per gettarla nello stato della paura.
Non temere, questa sensazione di impotenza può cessare abbandonando la paura e iniziando a ragionare a mente fredda. La soluzione al tuo problema puoi trovarla solo analizzando tutti i dati della tua situazione senza lasciarti prendere dall'emozione negativa del timore di perdere tutto.
In primis, ciò che sconfigge l'incertezza è il prendere coscienza trovando le informazioni utili. Iniziare a cercare le informazioni, anche in rete, è un modo per passare all'azione e non restare inermi.
In seguito devi farti forza perchè so che l'idea di perdere la propria casa è destabilizzante, ma quando si arriva al pignoramento non ci sono molte possibilità: bisogna restituire ai creditori ciò che spetta e questo lo puoi fare solo vendendo il tuo immobile.
Non aspettare che vada all'asta: i tempi sono lunghissimi, i tuoi debiti aumentano e tu rischi di non riuscire a pagare tutti nonostante la vendita dell'immobile.
La prima reazione che si ha è quella di negare. "Non è possibile che sia successo", "Non possono farlo", "Non doveva capitare a me". Queste reazioni sono sicuramente legittime, ma non aiutano...
Negare l'accaduto può solo distrarti dal trovare la soluzione al tuo problema. Lo stato psicologico di incertezza, in cui questo genere di problemi ti trascina, porta ad allontanare la mente dalla realtà per gettarla nello stato della paura.
Non temere, questa sensazione di impotenza può cessare abbandonando la paura e iniziando a ragionare a mente fredda. La soluzione al tuo problema puoi trovarla solo analizzando tutti i dati della tua situazione senza lasciarti prendere dall'emozione negativa del timore di perdere tutto.
In primis, ciò che sconfigge l'incertezza è il prendere coscienza trovando le informazioni utili. Iniziare a cercare le informazioni, anche in rete, è un modo per passare all'azione e non restare inermi.
In seguito devi farti forza perchè so che l'idea di perdere la propria casa è destabilizzante, ma quando si arriva al pignoramento non ci sono molte possibilità: bisogna restituire ai creditori ciò che spetta e questo lo puoi fare solo vendendo il tuo immobile.
Non aspettare che vada all'asta: i tempi sono lunghissimi, i tuoi debiti aumentano e tu rischi di non riuscire a pagare tutti nonostante la vendita dell'immobile.
giovedì 11 giugno 2009
IL PIGNORAMENTO
COS'E'
E' l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto
Disciplinato dal codice di procedura civile all'art.491 e seguenti (norme riformate dalla legge 80/2005 e 51/2006), e' in pratica una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.
L'ingiunzione deve anche contenere:
- l'invito rivolto al debitore a fare dichiarazione di residenza -o ad eleggere domicilio- in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice;
- l'avvertimento che il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Cio' depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.
FORMA DEL PIGNORAMENTO
Viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione di cui sopra, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.
Se riguarda COSE MOBILI
L'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L'ufficiale giudiziario puo' avere l'assistenza della forza pubblica.
Non puo' riguardare le cose impignorabili e deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta' l'importo del credito precettato). In ogni caso devono essere preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Non puo' essere eseguito nei giorni festivi e fuori l'orario stabilito dalla legge per le notificazioni (dalle 7 alle 21).
Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode (che non puo' essere il creditore o il debitore qualora l'altra parte non dia il suo consenso).
Nota importante:
Il pignoramento puo' riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell'immobile non di proprieta' del debitore. E' sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere -in forza di legge- che i beni contenuti nell'immobile siano di sua proprieta', salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario).
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l'esatta descrizione dell'immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi. Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice puo' anche nominare persona diversa. Cio' avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l'immobile.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Riguarda crediti del debitore verso terzi (come fitti, stipendi -con limiti che diremo- e somme presenti sul conto corrente) o cose del debitore che si trovano presso terzi. Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
L'atto contiene anche l'invito a presentarsi davanti al giudice per dichiarare "di quali cose o quali somme" il terzo e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Interessante osservare che questa disposizione non riguarda i pignoramenti "esattoriali" (si veda piu' avanti), per i quali e' invece previsto che il terzo debitore effettui direttamente i pagamenti al concessionario.
EFFETTI DEL PIGNORAMENTO
Il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).
Per gli immobili vale la regola dell'anteriorita' della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e segg. del codice civile.
COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITA'
Riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessita' nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest'ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili.
Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternita' e di malattia.
Sono parzialmente impignorabili, invece,
tutti i beni indispensabili per l'esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una societa'.
Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonche' i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.
Maggiori dettagli in merito si possono trovare agli art.514 e segg. nonche' all'art.545 del codice di procedura civile.
PIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO
La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita' degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia' da tempo e' stata abolita la regola di assoluta impignorabilita' a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).
In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche' le gratifiche, le pensioni, le indennita', i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:
1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e' prevista la pignorabilita' fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
2) se il debito e' verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.
Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo' colpire una quota totale maggiore del quinto gia' detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo' colpire una quota maggiore della meta' degli stipendi al netto di ritenute.
E' da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento e' decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.
Fonte: art.1 e 2 d.p.r.180/50 con modifiche della legge 311/04 art.1 comma 137, e c.p.c. Art.545 e segg.
SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI,
oppure si manifestano troppo lunghi i tempi di liquidazione degli stessi, l'ufficiale giudiziario puo' interpellare ufficialmente il debitore riguardo all'esistenza di altri beni disponibili per il pignoramento. I debitori che -quando interpellati- dichiarano il falso o non collaborano, ovvero non rispondono entro 15gg, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall'art.388 del codice penale (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro).
Ulteriormente l'ufficiale giudiziario puo', sempre nell'ottica di cui sopra, procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. Se il debitore e' un imprenditore commerciale, inoltre, l'ufficiale potra' consultare le scritture contabili mediante la consulenza di un professionista.
Tutto cio' anche su richiesta del creditore procedente, che con apposita istanza puo' chiedere l'integrazione del pignoramento anche al giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall'ufficiale giudiziario. A tal scopo il giudice ha facolta' di nominare un perito stimatore.
PER EVITARE IL PIGNORAMENTO
il debitore puo' versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo dovuto aumentato delle spese perche' esso sia consegnato al creditore. Per evitare il pignoramento di cose, egli puo' versare l'importo dovuto comprensivo di spese all'ufficiale giudiziario perche' rimanga depositato come oggetto del pignoramento al posto delle cose stesse. In questo caso l'importo dovuto va aumentato dei due decimi.
I BENI POSSONO ESSERE LIBERATI DAL PIGNORAMENTO
con specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione. Il debitore deve, a tal proposito, depositare una specifica istanza -detta di conversione- in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo dovuto. Il giudice decide l'ammontare della somma da sostituire e puo' stabilire, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili e ricorrendo giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi. In tal caso la somma sara' aumentata, ovviamente, del tasso di interesse (convenzionale o legale).
Se il debitore, in tutti i casi, omette o ritarda i pagamenti di oltre 15gg dalla loro scadenza, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice, su richiesta del creditore, dispone senza indugio la vendita degli stessi.
I beni sono liberati dal pignoramento con l'ordinanza con cui il giudice ammette la sostituzione. Quelli immobili si liberano con il versamento dell'intera somma.
IL PIGNORAMENTO PERDE EFFICACIA
quando siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. In tal caso, qualora il provvedimento riguardasse un bene immobile, il giudice emana un'ordinanza con la quale dispone che siano cancellate le trascrizioni precedentemente fatte sui registri immobiliari.
IL PIGNORAMENTO "ESATTORIALE"
Se non si paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.
Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile gia' viste in questa scheda, a cui vanno aggiunge quelle piu' specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.
Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi nel limite gia' detto in questa scheda, i fitti e le pigioni dovute da terzi, le somme disponibili sul conto corrente, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta'), e rimangono valide le regole relative all'impignorabilita'.
Cambiano un po', semmai, le procedure.
Il pignoramento, in questo caso
- non puo' aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- puo' essere messo in atto -sui beni immobili- solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro.
- se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e puo' procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato.
- nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde di efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica.
- perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).
Nota importante:
Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura "esattoriale" presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica, gia' detta, disciplinata dal codice di procedura civile. La legge in questi casi prevede infatti che il terzo debitore, dietro notifica di un atto con cui viene messo al corrente della procedura, venga invitato a versare direttamente al concessionario le cifre dovute al debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (d.p.r.602/73 art.72 bis).
Possono redigere e notificare l'atto, inoltre, anche i dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di "ufficiale della riscossione" (novita' introdotta dalla Finanziaria 2008 art.1 commi 141/142).
Interessante osservare anche che sul primo punto (possibilita' per il concessionario di oridnare al terzo debitore di versargli direttamente le somme dovute al soggetto iscritto a ruolo) e' intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza 393/2008) che ha dichiarando la regolatita' costituzionale della procedura e l'assenza di una rilevante disparita' di trattamento tra i diversi tipi di debitori.
Scheda collegata: LA CARTELLA ESATTORIALE:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=210370
COME SI CONTESTA
Una volta iniziata la procedura di pignoramento le contestazioni inerenti il diritto del creditore a procedere, i vizi della procedura e la piignorabilita' dei beni possono essere proposte al giudice dell'esecuzione. Cio' tramite un avvocato ed ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile.
In caso di procedura “esattoriale” si puo' agire come sopra SOLO in caso di contestazioni inerenti la pignorabilita' dei beni.
La materia e' assai complessa, ed e' quindi bene rivolgersi ad un legale fin dalle prime fasi valutative.
E' l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto
Disciplinato dal codice di procedura civile all'art.491 e seguenti (norme riformate dalla legge 80/2005 e 51/2006), e' in pratica una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.
L'ingiunzione deve anche contenere:
- l'invito rivolto al debitore a fare dichiarazione di residenza -o ad eleggere domicilio- in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice;
- l'avvertimento che il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Cio' depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.
FORMA DEL PIGNORAMENTO
Viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione di cui sopra, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.
Se riguarda COSE MOBILI
L'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L'ufficiale giudiziario puo' avere l'assistenza della forza pubblica.
Non puo' riguardare le cose impignorabili e deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta' l'importo del credito precettato). In ogni caso devono essere preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Non puo' essere eseguito nei giorni festivi e fuori l'orario stabilito dalla legge per le notificazioni (dalle 7 alle 21).
Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode (che non puo' essere il creditore o il debitore qualora l'altra parte non dia il suo consenso).
Nota importante:
Il pignoramento puo' riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell'immobile non di proprieta' del debitore. E' sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere -in forza di legge- che i beni contenuti nell'immobile siano di sua proprieta', salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario).
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l'esatta descrizione dell'immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi. Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice puo' anche nominare persona diversa. Cio' avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l'immobile.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Riguarda crediti del debitore verso terzi (come fitti, stipendi -con limiti che diremo- e somme presenti sul conto corrente) o cose del debitore che si trovano presso terzi. Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
L'atto contiene anche l'invito a presentarsi davanti al giudice per dichiarare "di quali cose o quali somme" il terzo e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Interessante osservare che questa disposizione non riguarda i pignoramenti "esattoriali" (si veda piu' avanti), per i quali e' invece previsto che il terzo debitore effettui direttamente i pagamenti al concessionario.
EFFETTI DEL PIGNORAMENTO
Il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).
Per gli immobili vale la regola dell'anteriorita' della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e segg. del codice civile.
COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITA'
Riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessita' nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest'ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili.
Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternita' e di malattia.
Sono parzialmente impignorabili, invece,
tutti i beni indispensabili per l'esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una societa'.
Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonche' i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.
Maggiori dettagli in merito si possono trovare agli art.514 e segg. nonche' all'art.545 del codice di procedura civile.
PIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO
La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita' degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia' da tempo e' stata abolita la regola di assoluta impignorabilita' a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).
In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche' le gratifiche, le pensioni, le indennita', i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:
1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e' prevista la pignorabilita' fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
2) se il debito e' verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.
Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo' colpire una quota totale maggiore del quinto gia' detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo' colpire una quota maggiore della meta' degli stipendi al netto di ritenute.
E' da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento e' decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.
Fonte: art.1 e 2 d.p.r.180/50 con modifiche della legge 311/04 art.1 comma 137, e c.p.c. Art.545 e segg.
SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI,
oppure si manifestano troppo lunghi i tempi di liquidazione degli stessi, l'ufficiale giudiziario puo' interpellare ufficialmente il debitore riguardo all'esistenza di altri beni disponibili per il pignoramento. I debitori che -quando interpellati- dichiarano il falso o non collaborano, ovvero non rispondono entro 15gg, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall'art.388 del codice penale (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro).
Ulteriormente l'ufficiale giudiziario puo', sempre nell'ottica di cui sopra, procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. Se il debitore e' un imprenditore commerciale, inoltre, l'ufficiale potra' consultare le scritture contabili mediante la consulenza di un professionista.
Tutto cio' anche su richiesta del creditore procedente, che con apposita istanza puo' chiedere l'integrazione del pignoramento anche al giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall'ufficiale giudiziario. A tal scopo il giudice ha facolta' di nominare un perito stimatore.
PER EVITARE IL PIGNORAMENTO
il debitore puo' versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo dovuto aumentato delle spese perche' esso sia consegnato al creditore. Per evitare il pignoramento di cose, egli puo' versare l'importo dovuto comprensivo di spese all'ufficiale giudiziario perche' rimanga depositato come oggetto del pignoramento al posto delle cose stesse. In questo caso l'importo dovuto va aumentato dei due decimi.
I BENI POSSONO ESSERE LIBERATI DAL PIGNORAMENTO
con specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione. Il debitore deve, a tal proposito, depositare una specifica istanza -detta di conversione- in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo dovuto. Il giudice decide l'ammontare della somma da sostituire e puo' stabilire, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili e ricorrendo giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi. In tal caso la somma sara' aumentata, ovviamente, del tasso di interesse (convenzionale o legale).
Se il debitore, in tutti i casi, omette o ritarda i pagamenti di oltre 15gg dalla loro scadenza, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice, su richiesta del creditore, dispone senza indugio la vendita degli stessi.
I beni sono liberati dal pignoramento con l'ordinanza con cui il giudice ammette la sostituzione. Quelli immobili si liberano con il versamento dell'intera somma.
IL PIGNORAMENTO PERDE EFFICACIA
quando siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. In tal caso, qualora il provvedimento riguardasse un bene immobile, il giudice emana un'ordinanza con la quale dispone che siano cancellate le trascrizioni precedentemente fatte sui registri immobiliari.
IL PIGNORAMENTO "ESATTORIALE"
Se non si paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.
Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile gia' viste in questa scheda, a cui vanno aggiunge quelle piu' specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.
Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi nel limite gia' detto in questa scheda, i fitti e le pigioni dovute da terzi, le somme disponibili sul conto corrente, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta'), e rimangono valide le regole relative all'impignorabilita'.
Cambiano un po', semmai, le procedure.
Il pignoramento, in questo caso
- non puo' aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- puo' essere messo in atto -sui beni immobili- solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro.
- se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e puo' procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato.
- nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde di efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica.
- perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).
Nota importante:
Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura "esattoriale" presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica, gia' detta, disciplinata dal codice di procedura civile. La legge in questi casi prevede infatti che il terzo debitore, dietro notifica di un atto con cui viene messo al corrente della procedura, venga invitato a versare direttamente al concessionario le cifre dovute al debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (d.p.r.602/73 art.72 bis).
Possono redigere e notificare l'atto, inoltre, anche i dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di "ufficiale della riscossione" (novita' introdotta dalla Finanziaria 2008 art.1 commi 141/142).
Interessante osservare anche che sul primo punto (possibilita' per il concessionario di oridnare al terzo debitore di versargli direttamente le somme dovute al soggetto iscritto a ruolo) e' intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza 393/2008) che ha dichiarando la regolatita' costituzionale della procedura e l'assenza di una rilevante disparita' di trattamento tra i diversi tipi di debitori.
Scheda collegata: LA CARTELLA ESATTORIALE:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=210370
COME SI CONTESTA
Una volta iniziata la procedura di pignoramento le contestazioni inerenti il diritto del creditore a procedere, i vizi della procedura e la piignorabilita' dei beni possono essere proposte al giudice dell'esecuzione. Cio' tramite un avvocato ed ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile.
In caso di procedura “esattoriale” si puo' agire come sopra SOLO in caso di contestazioni inerenti la pignorabilita' dei beni.
La materia e' assai complessa, ed e' quindi bene rivolgersi ad un legale fin dalle prime fasi valutative.
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